QUOTAZIONI TARTUFO

I Prezzi Del Giorno

PEZZATURA 0-15g 15g-100g 100g-oltre
PREZZO TARTUFO BIANCO PREGIATO (Tuber Magnatum Pico) 2120 3437 4475
PREZZO TARTUFO NERO PREGIATO (Tuber Melanosporum) 450 780 865
PREZZO TARTUFO NERO UNCINATO (Tuber Uncinatum) 320 420 590
PREZZO TARTUFO BIANCHETTO (Tuber Borchii) 500 550 600
PREZZO TARTUFO ORDINARIO (Tuber Mesentericum) 60 75 105

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Fasi Lunari Tartufi
Normative Legali Raccolta Tartufo

REGIONE EMILIA ROMAGNA | Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo daart. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 giugno 1996 n. 20

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 5 aprile 2011 n. 2

L.R. 30 settembre 2016, n. 17

L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

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INDICE

 Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

 Titolo II – PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE

 Titolo III – DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO

 Titolo IV – AREE PUBBLICHE

 Titolo V – PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO E DELLA TARTUFICOLTURA

 Titolo VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(prima sostituite lett. a) e b) e aggiunta lett. b bis) comma 1 da art. 2 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificata lett. a) e aggiunta lett. b ter) da art. 1 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 , disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:

a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell’associazionismo di settore;

b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l’avvio di percorsi gastronomici dedicati.

b ter) promuovere e sostenere lo sviluppo della tartuficoltura.

Art. 2

(prima sostituito da art. 3 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 poi da art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Compiti e funzioni

1. La Regione esercita, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all’applicazione della presente legge.

2. Per l’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione può avvalersi:

a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

b) dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

Titolo II

PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE

Art. 3

(prima inseriti commi 3 bis e 3 ter da art.1 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) , inseriti commi 01 e 02, modificata alinea, sostituito n. 4 lett. a), modificato n. 3 lett. b), aggiunto comma 2 bis, modificato comma 3 bis) del comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 01, 2, 3 bis e 3 ter, sostituito comma 1 e abrogato comma 3 da art. 3 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Tartufaie controllate e coltivate

01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all’articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene riconosciuti a livello europeo, nazionale o regionale.

02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l’arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna.

1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza alla Regione allegando la seguente documentazione:

a) per le tartufaie controllate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l’area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l’indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l’indicazione del vivaio di provenienza,

4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l’incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:

4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;

4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;

4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

b) per le tartufaie coltivate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l’area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l’indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione che illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì: la descrizione dell’ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest’ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l’indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,

4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.

2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell’impianto sia riconducibile all’”arboricoltura da legno” e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all’articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell’impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per “perdita di reddito”. Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a “bosco” e “bosco permanente”.

3. abrogato.

3 bis. La Regione, ogni cinque anni, sentita la Consulta di cui all’articolo 30, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l’ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.

3 ter. Periodicamente la Regione provvede ad informare la Consulta di cui all’articolo 30, circa l’andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.

Art. 4

(prima modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 4 da art. 2 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , modificato comma 1 da art. 5 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 poi abrogato da art. 4 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Messa a dimora delle piantine

abrogato.

Art. 5

(prima sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 3 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , poi modificati commi 1, 4, 4 bis da art. 6 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1, 2, 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 1, 2, 3 e 4 bis da art. 5 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Collaudo e riconoscimento

1. La Regione, entro un anno dalla data di ultimazione dell’impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda  e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.

2. Eseguito il collaudo con esito positivo, la Regione rilascia l’attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie che il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione e accettazione. Il richiedente dovrà sottoscrivere le prescrizioni contenute nell’attestazione di riconoscimento.

3. Qualora dall’esito del collaudo risulti che l’impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, la Regione assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.

4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell’ art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 . Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata.

4 bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l’apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. …

Art. 6

(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi da art. 6 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Controlli e revoca

1. La Regione effettua controlli almeno ogni cinque anni sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o  qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell’art. 5. Alla revoca consegue l’obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 7

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 da art. 7 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Vivai

1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.

2. La Regione con proprio atto definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.

Titolo III

DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO

Capo I

Autorizzazione e modalità

Art. 8

(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1 e 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 1, 2, 3 bis e 5 da art. 8 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Autorizzazione alla raccolta

1. L’attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Regione.

2. La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta Regionale.

3. L’autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all’esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L’esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.

3 bis. La Regione, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, può promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l’esame di cui al comma 3 senza oneri per l’amministrazione.

4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull’intero territorio nazionale.

5. L’età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l’usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.

Art. 9

(prima modificato comma 1, lett. a) comma 2, comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito articolo da art. 9 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Commissione d’esame

1. La Regione istituisce una o più commissioni per l’abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.

2. La Commissione d’esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.

3. La Commissione d’esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.

4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.

Art. 10

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi modificati commi 1 e 3 da art. 10 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Tesserino di idoneità

1. Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per dieci anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell’esame di cui all’art. 8.

2. Quando l’autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo.

3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. 

Art. 11

(sostituito da art. 11 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Tassa di concessione regionale

1. La tassa di concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).

Art. 12

(prima modificato comma 1 da art. 4, sostituiti lett. c) del comma 2 e l’intero comma 4 da art. 5 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi sostituita lett. c) del comma 2 da art. 12 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Modalità di raccolta

1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l’ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l’impiego di apposito attrezzo VANGHETTO o VANGAROLA di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all’uopo, ove occorra, vanno previsti all’atto del rilascio della autorizzazione.

2. Sono in ogni caso vietate:

a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole.

3. Il raccoglitore ha l’obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.

4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1.Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.

Art. 13

(prima sostituiti primo periodo e lett. c) del comma 1 e l’intero comma 3 da art. 6 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 poi modificati lett. f) del comma 1 e il comma 4 da art. 9 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi aggiunta lett. h) al comma 2 e sostituiti commi 3 e 4 da art. 13 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Calendario

1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell’anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:

a) Tuber magnatum (Tartufo bianco):

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

b) Tuber melanosporum :

dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;

c) Tuber aestivum :

dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina

d) Tuber uncinatum :

dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;

e) Tuber brumale e sua varietà moschatum :

dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;

f) Tuber albidum (bianchetto):

dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;

g) Tuber macrosporum :

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.

h) Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone.

2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.

3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all’articolo 2 della legge n. 752 del 1985, e sentita la Consulta di cui all’articolo 30, con proprio atto può variare il calendario per ambiti omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.

4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla legge n. 752 del 1985, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate.

Art. 14

(prima modificato comma 1 e aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 3 da art. 14 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Zone geografiche di raccolta

1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta, di cui all’articolo 7, comma quinto, della legge n. 752 del 1985, sono definite dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentita la Consulta di cui all’articolo 30.

2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.

3. abrogato.

3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.

Art. 15

(prima sostituito da art. 7 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 2 e 3 da art. 15 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio,nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n.8, sono consentite con l’ausilio di un solo cane percercatore.

2. La Regione…può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell’ecosistema o dell’equilibrio faunistico.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili, o segnala la propria presenza secondo altre modalità stabilite dal regolamento delle aziende stesse.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;

b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.

5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 21.

Capo II

Vigilanza e sanzioni

Art. 16

(sostituito da art. 16 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Vigilanza

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l’accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989 n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi anche delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell’ambiente, nonché dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Art. 17

(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 17 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 18 sono trasmessi alla struttura regionale competente per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi anche all’ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

Art. 18

(già sostituito da art. 8 L.R. 25 giugno 1996 n.20, poi modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38 , ancora modificate lett. h), i), o) e aggiunte lett. o bis), s bis), s ter) comma 1 da art. 11 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificata lett. e) comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. Ancora modificate lett. e), s) e s ter) comma 1 da art. 18 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752  sono determinate nella misura seguente:

a) ricerca e raccolta di tartufi senza l’ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro; ricerca e raccolta di tartufi con l’ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all’art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro;

b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell’art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro;

c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro;

d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d’arte: da 103 Euro a 516 Euro;

e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell’infrazione, all’autorità della Regione preposta all’applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l’applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell’art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;

f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell’impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro;

g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;

h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 516 Euro a 1.549 Euro;

i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;

l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;

m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro;

n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all’art. 15: da 516 Euro a 1.549 Euro;

o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’ art. 3 della Legge n. 752/85  nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;

o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all’articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;

p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall’ art. 7 della Legge n. 752/85 : da 516 Euro a 1.549 Euro;

q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’ art. 8 della Legge n. 752/85 : da 516 Euro a 1.549 Euro;

r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge n. 752/85 , salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro;

s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell’art. 15: da 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse.

s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 Euro;

s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2 o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale: da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 19

(modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 9 L.R.25 giugno 1996 n. 20 , modificati commi 2, 5 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 e sostituito comma 5 da art. 19 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni di cui all’articolo precedente comportano la confisca del prodotto.

2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera o) del comma 1 dell’art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, la Regione provvede d’ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.

3. L’autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art.18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall’art. 18, la sospensione dell’autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell’arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse.

4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell’autorizzazione alla raccolta.

5. La sospensione e la revoca dell’autorizzazione sono disposte dalla Regione.

Titolo IV

AREE PUBBLICHE

Art. 20

(prima aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 12 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , poi modificati commi 2, 4 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, in seguito modificati commi 2, 3 bis, 4 e 5 da art. 20 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro – forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere alle Regione, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti.

3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.

3 bis. La Regione può possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.

3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.

4. Gli Enti locali e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare agli Uffici competenti proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentita la Consulta di cui all’articolo 30.

Art. 21

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 2 e 4 da art. 21 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche

1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell’art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell’art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.

2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell’art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.

3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell’arco della settimana, nell’ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.

4. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.

Art. 22

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi ancora modificato comma 1 da art. 22 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici

1. Qualora le aree di cui all’art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli organi delle aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.

Art. 23

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 23 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Diritti di uso civico

1. Sono fatti salvi i diritti d’uso civico concernenti la raccolta dei tartufi secondo quanto previsto e richiamato dall’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 752 del 1985.

Titolo V

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO E DELLA TARTUFICOLTURA

(sostituita rubrica da art. 13 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Art. 24

Interventi a favore della tartuficoltura

1. 

Al secondo comma dell’ art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:

“f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell’ art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 ; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell’assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall’ art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 , dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. “

Art. 24 bis

(prima aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19)

Interventi e finanziamenti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;

b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;

c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;

d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per sostenere l’organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura, la Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

3. abrogato.

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene anche sulla base della cartografia di cui all’articolo 24 sexies.

5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all’articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d’acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.

6. La Regione favorisce intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.

7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 24 ter

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. In seguito sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Eventi

1. La Regione promuove il coordinamento e la predisposizione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.

2. La Regione, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

Art. 24 quater

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Università ed Enti di Ricerca

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all’articolo 24 bis, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

Art. 24 quinquies

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. In seguito abrogato da art. 26 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Conferenza regionale annuale

abrogato.

Art. 24 sexies

(aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. In seguito sostituito da art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Carta regionale delle aree tartufigene

1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all’articolo 30, la Conferenza agricola di cui all’articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene.

2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

Art. 25

(prima modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi da art. 28 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Consorzi volontari

1. I consorzi volontari di cui all’ art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752  sono costituiti per atto pubblico.

2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli Enti locali e dalla Città metropolitana di Bologna.

Art. 26

(sostituito da art. 15 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 da art. 29 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Associazioni locali

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:

a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l’esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;

d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni la Regione può stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , in seguito sostituiti rubrica e comma 1, abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 16 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi abrogato comma 3 da art. 30 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

2. abrogato.

3. abrogato.

Art. 27 bis

(aggiunto da art. 31 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, fra l’altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartuficolo;

b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo;

c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufaie controllate;

d) andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufaie coltivate;

e) modalità ed esiti dell’attività di vigilanza;

f) interventi e risultati delle attività di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell’attività svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati;

g) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell’intervento, i beneficiari e l’ammontare delle risorse;

h) eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 28

Abrogazione di norme

1. È abrogata la L.R. 11 maggio 1981, n. 13.

2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell’ art. 11 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

Art. 29

Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute

1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell’ art. 3, Legge 16 dicembre 1985, n. 752  prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell’art. 18.

Art. 30

(prima modificati commi 3 e 4, aggiunto comma 3 bis da art. 17 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1, 2 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 32 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo

1. La Regione istituisce una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall’applicazione della presente legge.

2. La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, dei tartuficoltori, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità sul territorio regionale. Possono altresì essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentatività delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta dura in carica cinque anni. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

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Annessi:

– (abrogata tabella da art. 18 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

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Note del Redattore:

[1] 

L’Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

Direttive concernenti le tartufaie controllate e coltivate
(L. n. 752/1985, art. 3; L.R. n. 24/1991, artt. 3, 5 e 6)

  1. PREMESSA
    Con le presenti disposizioni si intende definire un nuovo quadro di disciplina inerente ai
    procedimenti finalizzati al riconoscimento e/o rinnovo delle tartufaie coltivate, quelli di
    riconoscimento e/o rinnovo delle tartufaie controllate, nonché le procedure relative ai
    controlli circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla disciplina regionale.
  2. TARTUFAIA CONTROLLATA
    a. Definizione
    Per tartufaia controllata si intende una tartufaia originatasi naturalmente e sottoposta a
    interventi di miglioramento forestale e di incremento del patrimonio tartufigeno, nonché
    aree forestali in cui, mediante tecniche e pratiche di conduzione specializzate, si induca
    la produzione di tartufo.
    Sono considerati interventi di miglioramento la corretta regimazione delle acque, la
    valorizzazione, la protezione e la tutela del bosco, oltre ad altri interventi finalizzati a
    migliorarne e preservarne la produzione.
    Costituisce invece incremento del soprassuolo tartufigeno la messa a dimora, nell’area
    proposta per il riconoscimento, di piante forestali nate da seme e successivamente
    sottoposte a processi di micorrizazione certificati e riconosciuti a livello europeo,
    nazionale e regionale, nonché la diffusione sul terreno di inoculi micorrizici selezionati
    da tecnici professionalmente abilitati.
    b. Domanda di riconoscimento o di rinnovo di tartufaia controllata
    Le tartufaie controllate sono soggette a riconoscimento e/o rinnovo su istanza
    dell’interessato, che deve avere la disponibilità del terreno oggetto di riconoscimento in
    qualità di proprietario, titolare di altro diritto reale, affittuario o conduttore sulla base di
    un diritto personale di godimento.
    Possono inoltre richiedere il riconoscimento e/o il rinnovo enti pubblici, consorzi,
    associazioni e gestori di aree protette.
    Il richiedente deve essere iscritto all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con
    posizione debitamente validata.
    Fatte salve le tartufaie già riconosciute, che conservano validità secondo quanto previsto
    dall’ultimo paragrafo delle presenti direttive, i terreni oggetto di istanza devono rispettare
    le seguenti dimensioni, riferite a un unico corpo fondiario, anche se composto da più
    particelle catastali purché contigue: –
    la superficie minima richiesta non deve essere inferiore a mezzo ettaro (0.5 ha),
    pena il rigetto dell’istanza.

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la superficie massima non deve superare i 5 (cinque) ettari. In caso di richiesta per
una superficie superiore, previa consultazione dell’interessato, l’istanza verrà
istruita entro il limite massimo di 5 (cinque) ettari. Fanno eccezione le tartufaie
controllate già riconosciute per una superficie maggiore di 5 (cinque) ettari alla data
di adozione delle presenti direttive, per le quali la superficie esistente può essere
oggetto di rinnovo, purché la domanda sia presentata almeno tre mesi prima della
scadenza del riconoscimento e sia verificata la corretta attuazione del piano di
miglioramento.
Nel caso di istanza presentata da enti pubblici o gestori di aree protette, o comunque da
Associazioni o Consorzi, sono oggetto di riconoscimento esclusivamente le tartufaie
controllate che abbiano le seguenti dimensioni: – –
la superficie minima richiesta non deve essere inferiore a 1 (uno) ettaro, pena il
rigetto dell’istanza;
la superficie massima non deve superare i 10 (dieci) ettari. In caso di richiesta per
una superficie superiore, previa consultazione dell’interessato, l’istanza verrà
istruita entro il limite massimo indicato. Fanno eccezione le tartufaie controllate già
riconosciute per una superficie maggiore di 10 (dieci) ettari alla data di adozione
delle presenti direttive, per le quali la superficie esistente può essere oggetto di
rinnovo del riconoscimento, purché la domanda sia presentata almeno tre mesi
prima della scadenza del riconoscimento e sia verificata la corretta attuazione del
piano di miglioramento.
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 3 della L.R. n. 24/1991: “La Regione, ogni cinque anni,
sentita la Consulta di cui all’articolo 30, provvede a stabilire, in relazione alle
caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al
numero di raccoglitori autorizzati, l’ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni
concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.”
Tra una tartufaia controllata e un’altra deve essere mantenuta una distanza minima di 500
metri, fatta eccezione per le tartufaie già esistenti, comprese quelle oggetto di successivo
rinnovo.
L’area oggetto di istanza non può comprendere una fascia di rispetto di 5 (cinque) metri
dall’alveo del corso d’acqua demaniale su entrambi i lati. Tale fascia non può essere
inclusa nella tabellazione della tartufaia.
L’istanza va presentata al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente
competente. Qualora la suddetta istanza riguardi territori ricadenti sotto la competenza di
Settori diversi, il relativo riconoscimento compete al Settore nel quale insiste la superficie
di estensione prevalente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno tre mesi
prima della scadenza del relativo riconoscimento, secondo le medesime procedure
stabilite per il riconoscimento, fatto salvo quanto specificamente indicato nelle presenti
direttive.
La domanda di riconoscimento o di rinnovo, in regola con l’imposta di bollo, è redatta
utilizzando l’apposita modulistica resa disponibile sulle pagine tematiche del sito web
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, allegando:
1)
qualora non già inserita nell’Anagrafe delle Aziende Agricole, documentazione
idonea ad attestare la disponibilità del terreno per almeno i successivi cinque anni
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rispetto alla data di presentazione della domanda. In caso di contratto di comodato
gratuito, lo stesso deve risultare debitamente registrato. Ai fini dell’accoglimento
della domanda, saranno presi in considerazione anche successivi atti che
prolungano la durata del titolo di disponibilità, se comunicati al competente Settore
territoriale anteriormente all’effettuazione del collaudo. Nel caso di titoli di
conduzione temporanei, unitamente alla domanda deve essere prodotta una
dichiarazione del proprietario attestante l’assenso all’esecuzione degli interventi e,
ove necessario, l’impegno a consentire il prolungamento della durata del contratto
di un periodo idoneo a coprire almeno il periodo di validità del futuro
riconoscimento.
In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento, il titolare è tenuto a mantenere
la disponibilità del terreno continuativamente, per tutta la durata del riconoscimento
stesso. A tal fine, in caso di scadenza del titolo attestante la disponibilità del terreno,
entro i tre mesi successivi il titolare è tenuto a trasmettere al Settore Agricoltura,
Caccia e Pesca competente per territorio il nuovo titolo di disponibilità, pena la
decadenza del riconoscimento;
2)
3)
4)
planimetria catastale che individui con esattezza l’area per la quale viene richiesto
il riconoscimento, con l’indicazione dell’attuale destinazione colturale dei terreni
oggetto dell’istanza;
perizia tecnica asseverata, redatta da tecnico abilitato in possesso dei requisiti di
legge per poter operare nell’ambito delle proprie competenze professionali (dottore
agronomo, dottore forestale, perito agrario, perito agrotecnico, o altre professioni
ad esse legislativamente equiparate), contenente gli elementi agronomici e di altra
natura necessari a qualificare i terreni come aree di effettiva produzione tartufigena
per una determinata specie di tartufo. In particolare, devono essere indicati la
giacitura del terreno, il tipo di vegetazione presente nel sottobosco, il numero e le
specie delle piantine tartufigene da mettere a dimora con il relativo vivaio di
provenienza, e la motivazione tecnica della scelta della specie arborea in rapporto
all’ambiente di inserimento. Nel caso di più specie di tartufo presenti nella tartufaia,
la perizia dovrà riportare informazioni distinte per ciascuna specie, indicando per
ognuna la superficie catastale di riferimento;
piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale, contenente le pratiche
colturali da adottare. Il piano deve includere una tavola riassuntiva degli interventi
previsti, comprensiva dell’incremento della tartufaia, anche mediante diffusione sul
terreno di inoculi micorrizici selezionati da tecnici professionalmente abilitati. Se il
piano non prevede incrementi del soprassuolo tartufigeno, tale circostanza deve
essere adeguatamente motivata dal punto di vista ambientale. Il piano può
prevedere i seguenti interventi:
4.1) ad eccezione delle aree destinate alla produzione di tartufo bianco, può essere
prevista la messa a dimora di piante autoctone arboree o arbustive
micorizzate, indicando le cure colturali necessarie per il loro attecchimento e
sviluppo, quali canneggiamento, scerbature al piede, lievi potature di
indirizzo, irrigazioni di soccorso e ripristino delle fallanze. La densità prevista
è di 50 piante per ettaro, salvo differenti indicazioni tecniche dettate dal
preposto Settore territorialmente competente. Quest’ultimo, basandosi sulla
perizia tecnica asseverata di cui al punto 3 e tenendo conto delle
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caratteristiche del popolamento forestale ospitante la tartufaia controllata, può
autorizzare una densità diversa o, in assenza di radure e aree libere, stabilire
l’impossibilità di procedere con la messa a dimora di piante micorizzate;
4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali
quali, ad esempio, scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;
4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante, con
particolare attenzione al contenimento attivo di rovi, vitalba e edera, nonché
all’eliminazione della vegetazione arborea alloctona invasiva;
4.4) taglio della vegetazione secca caduta, pericolante o in piedi, con successivo
depezzamento e rimozione. Qualora la rimozione non sia possibile, il
materiale secco e di risulta derivante dalle operazioni di taglio del bosco dovrà
essere accatastato in piccoli cumuli ordinati, collocati a monte degli alberi
rimasti in piedi.
Nel caso di domanda di rinnovo, ad essa deve essere allegata anche una la perizia
tecnica asseverata, redatta da tecnico abilitato e in possesso dei requisiti di legge
per poter operare nell’ambito delle proprie competenze professionali (dottore
agronomo, dottore forestale, perito agrario, perito agrotecnico, o altre professioni
ad esse legislativamente equiparate) che attesti lo stato attuale della tartufaia,
comprensiva degli interventi attuati e previsti dalle prescrizioni tecniche allegate al
riconoscimento di cui si chiede il rinnovo.
Nel caso in cui con la domanda di rinnovo il richiedente dichiari che non sono intervenute
variazioni nello stato di fatto della tartufaia, all’istanza deve essere allegata almeno la
documentazione indicata ai precedenti punti 1) e 4).
Si precisa che la verifica positiva della corretta attuazione del piano di miglioramento è
condizione necessaria per ogni rinnovo.
Nell’ipotesi in cui il richiedente non sia unico proprietario dei terreni interessati dalla
richiesta di riconoscimento o di rinnovo, alla domanda deve essere allegata altresì una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dagli altri comproprietari del terreno
in cui si attesta di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto al riconoscimento come
tartufaia controllata e di aver rilasciato l’assenso ai relativi interventi.
c. Istruttoria tecnico-amministrativa e rilascio dell’attestazione di riconoscimento
In seguito al ricevimento dell’istanza di riconoscimento o di rinnovo, il Settore Agricoltura,
Caccia e Pesca competente per ambito territoriale verifica la completezza e correttezza della
documentazione pervenuta nonché la sua conformità alle vigenti disposizioni di settore ed
effettua l’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda.
Il
Settore provvede, altresì, alla verifica dell’assenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 6
settembre 2011 n. 159, mediante acquisizione della comunicazione antimafia di cui all’art.
87 del medesimo Decreto. Sono esclusi da tale accertamento i richiedenti che non svolgono
attività imprenditoriali.
Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’istanza, il tecnico incaricato del Settore
esegue, in presenza del richiedente o di un suo delegato, un sopralluogo in itinere per
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verificare le condizioni ambientali e lo stato dei luoghi. Ove necessario, il tecnico indica gli
interventi ambientali aggiuntivi ritenuti necessari per il riconoscimento anche con riguardo
alla messa a dimora o meno di piante tartufigene. Gli esiti di tale verifica sono riportati in un
verbale che il richiedente sottoscrive per presa visione ed accettazione.
Nel caso il titolare non possa o non voglia sottoscrivere immediatamente il verbale, in
relazione ad eventuali prescrizioni in esso contenute, il verbale può ancora essere sottoscritto
dal titolare, per accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all’interessato.
L’accettazione del verbale e delle prescrizioni ivi contenute costituisce condizione
necessaria per lo svolgimento del sopralluogo di collaudo e per il rilascio del provvedimento
finale.
Gli interventi indicati nel verbale ai fini del riconoscimento della tartufaia controllata,
devono concludersi entro 18 (diciotto) mesi dall’esecuzione del sopralluogo in itinere, salva
proroga, per un massimo di ulteriori 18 (diciotto) mesi, richiesta dall’interessato prima della
scadenza del suddetto termine.
Terminati gli interventi sulla superficie complessiva interessata dal progetto di
riconoscimento come tartufaia, il richiedente ne dà comunicazione al Settore unitamente alla
richiesta di collaudo ai fini del riconoscimento della tartufaia.
Entro il termine di legge di un anno dal ricevimento della richiesta di verifica finale degli
interventi svolti, il tecnico incaricato del Settore esegue il sopralluogo di collaudo, in
presenza del richiedente o di un suo delegato, per la verifica degli interventi eseguiti e, in
caso di incremento mediante messa a dimora di piante micorizzate, delle relative
certificazioni; egli può richiedere, a tal fine, l’esibizione di ogni opportuna documentazione
e certificazione.
Al termine del sopralluogo, il tecnico redige in loco un verbale in cui sono riportati gli esiti
delle verifiche svolte, che viene sottoscritto da parte dei presenti. In caso di mancata
sottoscrizione, il tecnico dà atto a verbale delle persone presenti e del fatto che una o più di
esse non hanno inteso sottoscrivere il verbale.
Qualora dall’esito del collaudo emerga che sull’impianto non sono stati eseguiti tutti gli
interventi previsti dalla perizia tecnica asseverata nonché secondo le indicazioni dettate in
sede di sopralluogo in itinere oppure che l’impianto può divenire idoneo con appropriate
modifiche, il Settore prescrive al richiedente le necessarie misure da adottare con
assegnazione di un termine congruo, decorso il quale, previo svolgimento di ogni ulteriore
verifica (compreso un nuovo sopralluogo), adotta i provvedimenti del caso.
La mancata ottemperanza al piano sottoscritto comporta l’impossibilità di rilasciare il
riconoscimento.
Entro 30 (trenta) giorni dall’esecuzione del collaudo con esito positivo, il Settore redige le
prescrizioni tecniche da osservare nella conduzione della tartufaia e le comunica al titolare,
il quale le sottoscrive per accettazione entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione;
l’accettazione delle prescrizioni è condizione necessaria per il rilascio del provvedimento
finale.
Entro i successivi 60 (sessanta) giorni il Settore adotta il provvedimento di attestazione di
riconoscimento della tartufaia e lo comunica all’interessato.
In caso di domanda di rinnovo, il tecnico incaricato del Settore territoriale esegue il
sopralluogo di collaudo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di
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esito positivo del collaudo, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del
relativo verbale, il Settore competente redige le prescrizioni tecniche da osservare nella
conduzione della tartufaia e le comunica al titolare, il quale le sottoscrive per accettazione
entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione; l’accettazione delle prescrizioni è condizione
necessaria per il rilascio del provvedimento finale. Entro i successivi 60 (sessanta) giorni il
Settore adotta il provvedimento di rinnovo del riconoscimento della tartufaia e lo comunica
all’interessato. Gli esiti del sopralluogo di controllo periodico di cui alla successiva lettera
“e.” del presente paragrafo possono essere utilizzati in sostituzione del collaudo di cui al
presente capoverso solamente se il controllo è stato eseguito entro l’anno precedente la
presentazione della domanda di rinnovo.
Al provvedimento dirigenziale di attestazione di riconoscimento o di rinnovo sono allegate
le prescrizioni tecniche sulla conduzione della tartufaia, comprensive degli interventi di
manutenzione obbligatori che devono essere eseguiti nell’area.
Il rilascio dell’attestazione di riconoscimento è soggetto all’imposta di bollo.
d. Durata del riconoscimento
Il riconoscimento di tartufaia controllata ha validità di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data
del rilascio. Qualora il titolo di disponibilità del terreno abbia una durata residua inferiore, il
titolare è tenuto a trasmettere al Settore Agricoltura, caccia e pesca un nuovo titolo entro tre
mesi dalla scadenza di quello precedente, pena la decadenza del riconoscimento.
Il riconoscimento può essere rinnovato previa presentazione di apposita istanza, nel rispetto
delle condizioni e delle procedure indicate nei paragrafi precedenti.
Il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, entro i termini previsti per la comunicazione ai titolari,
trasmette i provvedimenti di riconoscimento e di rinnovo adottati al Settore Attività
faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, nonché agli organi di vigilanza e controllo
territorialmente competenti di cui all’art. 16 della L.R. n. 24/1991 per lo svolgimento delle
attività di rispettiva competenza.
Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, sulla base dei provvedimenti
ricevuti, cura l’implementazione del Sistema informativo forestale nazionale relativo alle
tartufaie coltivate e controllate autorizzate, istituito con Decreto Interministeriale 8 gennaio
2020, n. 64, mediante comunicazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero
dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dei dati specificati dallo stesso
Ministero con nota n. 552106 del 6 ottobre 2023 (Indicatore A.30 – Raccolta e coltivazione
di tartufi).
e. Controlli periodici
I Settori Agricoltura, Caccia e Pesca, ciascuno per il proprio ambito territoriale, effettuano
controlli almeno ogni cinque anni sulla gestione delle tartufaie controllate, al fine di
verificare il mantenimento dei requisiti essenziali che ne hanno consentito il riconoscimento
e l’esecuzione degli interventi di manutenzione obbligatori previsti dalle prescrizioni
tecniche allegate all’attestazione di riconoscimento.
I controlli amministrativi sono effettuati annualmente, a campione, sul venti per cento (20%)
delle tartufaie controllate riconosciute. Le tartufaie già sottoposte a verifica nei quattro anni
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precedenti sono escluse dal campione. Sul 5 per cento (5%) del campione estratto, sono
inoltre eseguiti controlli aggiuntivi “in loco”.
L’estrazione del campione avviene entro il 28 febbraio di ogni anno a cura del Settore
Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, sulla base di criteri definiti con apposito
provvedimento dallo stesso Settore che tenga eventualmente conto dell’analisi del rischio.
I controlli sono effettuati dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per ambito
territoriale nei nove mesi successivi alla comunicazione del campione estratto. Per i controlli
che prevedono anche il sopralluogo, il titolare della tartufaia riceve un preavviso di almeno
10 (dieci) giorni.
In caso di esito negativo del controllo, anche se riferito a una sola parte della superficie
oggetto di riconoscimento, il Settore procederà alla revoca dell’attestazione.
Contestualmente, verrà assegnato un termine di 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data
di comunicazione del provvedimento, per la rimozione delle eventuali tabelle apposte.
È previsto un limite massimo di tolleranza della difformità pari al 10% della superficie
oggetto di riconoscimento.
Si procede in ogni caso alla revoca totale dell’attestazione laddove la superficie residua della
tartufaia risulti di estensione inferiore alle dimensioni minime stabilite nella precedente
lettera b. del presente paragrafo, fatti salvi i casi in cui la riduzione della superficie sia dovuta
a cause di forza maggiore adeguatamente documentate.
Gli esiti di ciascun sopralluogo sono riportati in un apposito verbale sottoscritto dai presenti.
I provvedimenti di cui al presente paragrafo sono adottati previo contraddittorio con
l’interessato, nel rispetto di quanto fissato dalla L. n. 241/1990 e dalla L.R. n. 32/1993, e
sono trasmessi senza indugio, e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione, al
Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura nonché agli organi di vigilanza e
controllo territorialmente competenti di cui all’art. 16 della L.R. n. 24/1991 per lo
svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
f. Modifiche al riconoscimento della tartufaia e revoca del riconoscimento
In caso di variazione nella titolarità o nella disponibilità del terreno su cui si trova una
tartufaia controllata riconosciuta, il nuovo proprietario o conduttore può presentare domanda
al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per ambito territoriale, richiedendo il
riconoscimento di una nuova tartufaia controllata. La domanda deve essere presentata entro
tre mesi dall’avvenuta variazione, con le modalità e allegando la documentazione di cui alla
lettera b. del presente paragrafo, fatta salva la documentazione già in possesso
dell’amministrazione che non sia stata oggetto di variazioni. La domanda è istruita secondo
le modalità descritte alla lettera c. del presente paragrafo. Fino al completamento della
procedura, il nuovo proprietario o conduttore è autorizzato a gestire provvisoriamente la
tartufaia in sostituzione del precedente titolare, garantendo la continuità della gestione. La
mancata presentazione della richiesta entro tre mesi dall’intervenuto cambiamento comporta
la revoca del riconoscimento, salvo comprovati casi di forza maggiore adeguatamente
documentati.
In caso di riduzione dell’estensione della tartufaia riconosciuta per espressa volontà del
titolare, occorre darne apposita comunicazione al Settore territorialmente competente,
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allegando ad essa la planimetria catastale per la quale si è ottenuto il riconoscimento, con
evidenziata l’area oggetto di riduzione e la mappa catastale della nuova tartufaia controllata.
Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, il Settore, previo sopralluogo
qualora ritenuto necessario, detta le eventuali ulteriori prescrizioni tecniche e le comunica
all’interessato, il quale le sottoscrive per accettazione entro 30 (trenta) giorni da tale
comunicazione.
Entro i successivi 30 (trenta) giorni il Settore adotta apposito provvedimento di riduzione
dell’area oggetto di riconoscimento, assegnando al titolare ulteriori 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione del provvedimento per il riposizionamento delle tabelle ove apposte; il
mancato rispetto di tale termine comporta la revoca totale del riconoscimento.
Non è in ogni caso ammessa la riduzione dell’estensione della tartufaia riconosciuta al di
sotto delle superfici minime indicate alla lettera b. del presente paragrafo, pena la revoca del
riconoscimento, fatto salvo il caso in cui la riduzione sia dovuta a cause di forza maggiore
adeguatamente documentate.
L’ampliamento della superficie della tartufaia riconosciuta è consentito previa presentazione
di apposita istanza, formulata in base a quanto indicato alla lettera b. del presente paragrafo
e corredata da perizia tecnica asseverata. L’istanza è oggetto di istruttoria tecnico
amministrativa da parte del Settore, ai sensi della lettera c. del presente paragrafo.
Qualora la richiesta riguardi una variazione oltre il limite di estensione stabilito nel
precedente provvedimento di riconoscimento, l’istruttoria è svolta, previo confronto con
l’interessato, nei limiti della superficie massima e nel rispetto delle distanze minime previste
dalla lettera b. del presente paragrafo.
L’ampliamento della superficie non muta la durata originaria del riconoscimento.
L’apposizione delle tabelle in relazione alla superficie riconosciuta è regolata dalla lettera g.
del presente paragrafo.
Il titolare della tartufaia che intenda rinunciare al riconoscimento deve darne apposita
comunicazione al Settore, il quale, nei successivi 30 (trenta) giorni, prende atto della rinuncia
con apposito provvedimento di revoca, assegnando all’interessato 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione del provvedimento per la rimozione totale delle tabelle ove apposte.
Il Settore trasmette senza indugio, e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione, i
provvedimenti di revoca, di riduzione o di modifica dell’estensione delle tartufaie
riconosciute agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti di cui all’art. 16
della L.R. n. 24/1991, nonché al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura
ai fini dell’implementazione del Sistema informativo forestale nazionale relativo alle
tartufaie coltivate e controllate autorizzate.
In tutte le ipotesi di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata previste dalle presenti
direttive, l’interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre
anni dalla data del provvedimento.
g. Tabellazione delle tartufaie
L’apposizione delle tabelle delimitative della tartufaia è consentita soltanto dopo il rilascio
del provvedimento di riconoscimento della tartufaia.
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Le tabelle, ove apposte, devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 5, comma 4, della
L.R. n. 24/1991 nonché al modello A di cui alle presenti direttive, nel rispetto dei seguenti
requisiti: – – – –
devono avere dimensioni di 20 x 30 centimetri;
devono contenere l’indicazione “raccolta di tartufi riservata”, nonché le altre diciture
previste dall’indicato modello tipo, compreso il codice identificativo del
riconoscimento (composto dalla sigla del territorio provinciale che ha rilasciato il
riconoscimento seguito dal numero e dall’anno di adozione del provvedimento, ad
esempio: PR/15694/2025; FC/43/2026). I provvedimenti di rinnovo o modifica del
riconoscimento non comporteranno l’obbligo di aggiornare le tabelle, fatto salvo
quanto previsto dal paragrafo 4. “Disposizioni transitorie e finali” per le tartufaie già
riconosciute alla data di approvazione delle presenti direttive;
le scritte devono essere realizzate in modo che siano ben visibili da terra, in stampatello
in carattere “Times New Roman”, in colore nero su fondo verde;
le tabelle devono essere collocate su idoneo sostegno, ad una altezza dal suolo di
almeno 2,50 metri lungo il confine della tartufaia ad una distanza tale l’una dall’altra
da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo tale che da ogni cartello sia
visibile il precedente ed il successivo. Ove apposte, le tabelle devono delimitare anche
gli eventuali confini interni all’area oggetto di riconoscimento.
Nel caso di fondi consorziati, la tabellazione può essere limitata alla periferia del
comprensorio consorziato.
Le spese per la predisposizione delle tabelle e per la loro collocazione, per la successiva
manutenzione e per la loro eventuale rimozione sono interamente a carico dei titolari della
tartufaia.
L’apposizione o il mantenimento di tabelle su superfici non riconosciute come tartufaie
controllate, anche a seguito di provvedimenti di riduzione o di revoca totale delle
attestazioni, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall’art. 18 della L.R. n. 24/1991. In caso di accertata apposizione delle tabelle oltre i limiti
delle superfici riconosciute come tartufaie controllate, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca
competente contesta all’interessato l’applicazione delle indicate sanzioni amministrative
pecuniare e lo diffida a riposizionare le tabelle entro un congruo termine; decorso inutilmente
tale termine, dispone la revoca totale del riconoscimento.
In ogni caso, permane la facoltà di non tabellare se non si ritiene necessario riservarsi la
raccolta.

  1. TARTUFAIA COLTIVATA
    a. Definizione
    Per tartufaia coltivata si intende un’area non boscata nella quale viene realizzato ex novo un
    impianto di piante arboree micorrizate, anche insieme a piante arbustive “comari” delle
    specie coltivate, attraverso un processo interamente certificato e riconosciuto a livello
    europeo, nazionale e regionale, e gestito con idonee pratiche agronomiche finalizzate alla
    produzione del tartufo.
    b. Domanda di riconoscimento o di rinnovo di tartufaia coltivata
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    Le tartufaie coltivate sono soggette a riconoscimento e/o rinnovo, su istanza dell’interessato
    che abbia la disponibilità del terreno oggetto di riconoscimento in qualità di proprietario o
    titolare di altro diritto reale, affittuario o conduttore sulla base di altro diritto personale di
    godimento. Possono inoltre richiedere il riconoscimento enti pubblici, consorzi, associazioni
    e gestori di aree protette.
    Il richiedente deve essere iscritto all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con
    posizione debitamente validata.
    I soggetti interessati presentano apposita istanza al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca
    competente per ambito territoriale. Qualora la suddetta istanza riguardi territori ricadenti
    sotto la competenza di Settori diversi, il relativo riconoscimento compete al Settore nel quale
    insiste la superficie di estensione prevalente.
    La domanda di riconoscimento e/o rinnovo, in regola con l’imposta di bollo, è redatta
    utilizzando l’apposita modulistica resa disponibile sulle pagine tematiche del sito web
    istituzionale della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, allegando:
    1)
    2)
    3)
    4)
    qualora non già inserita nell’Anagrafe delle Aziende Agricole, documentazione idonea
    ad attestare la disponibilità del terreno; in caso di contratto di comodato gratuito, lo
    stesso deve risultare debitamente registrato; nel caso di titoli di conduzione
    temporanei, unitamente alla domanda deve essere prodotta una dichiarazione del
    proprietario attestante l’assenso all’esecuzione degli interventi;
    planimetria catastale che individui con esattezza l’area per la quale viene richiesto il
    riconoscimento, con l’indicazione dell’attuale destinazione colturale dei terreni
    oggetto dell’istanza;
    perizia tecnica asseverata, redatta da tecnico abilitato in possesso dei requisiti di legge
    per poter operare nell’ambito delle proprie competenze professionali (dottore
    agronomo, dottore forestale, perito agrario, perito agrotecnico, o altre professioni ad
    esse legislativamente equiparate), contenente gli elementi agronomici e di altra natura
    che descrivano l’ambiente ed evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni
    proposti sì da poterli qualificare come idonei per le specie di tartufo che si intende
    coltivare. In particolare, devono essere indicati la giacitura e l’altitudine del terreno, le
    sue caratteristiche fisico-chimiche, la destinazione attuale (specificando se si tratta di
    terreno incolto o già coltivato, e in quest’ultimo caso il tipo di coltivazione), nonché il
    numero e le specie delle piantine tartufigene da mettere a dimora, con menzione del
    vivaio o vivai di provenienza, e le modalità di preparazione del suolo e di impianto.
    Devono inoltre essere riportati i quantitativi di produzione stimati e la data prevista di
    entrata in produzione per ciascuna tipologia di tartufo coltivata, qualora siano presenti
    più specie;
    piano colturale e di coltivazione della tartufaia che riporti il sesto d’impianto che si
    intende eseguire, le pratiche colturali che verranno attuate nonché l’eventuale
    intenzione di procedere con la messa a dimora di idonee piante arboree o arbustive
    “comari” delle specie coltivate.
    Nell’ipotesi in cui il richiedente non sia unico proprietario dei terreni interessati dalla
    richiesta di riconoscimento o di rinnovo, alla domanda deve essere allegata altresì una
    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dagli altri comproprietari del terreno
    attestante di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto al riconoscimento di tartufaia
    coltivata e di aver rilasciato l’assenso ai relativi interventi.
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    c.
    Istruttoria tecnico-amministrativa e rilascio dell’attestazione di riconoscimento
    In seguito al ricevimento dell’istanza di riconoscimento o di rinnovo, il Settore Agricoltura,
    Caccia e Pesca competente per ambito territoriale verifica la completezza e correttezza della
    documentazione pervenuta nonché la sua conformità alle vigenti disposizioni di settore ed
    effettua l’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda.
    Il
    Settore provvede, altresì, alla verifica dell’assenza delle cause di decadenza, di
    sospensione o di divieto ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 6
    settembre 2011 n. 159, mediante acquisizione della comunicazione antimafia di cui all’art.
    87 del medesimo Decreto. Sono esclusi da tale accertamento i richiedenti che non svolgono
    attività imprenditoriali.
    Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’istanza, il tecnico incaricato del Settore
    esegue, in presenza del richiedente o suo delegato, un sopralluogo in itinere per verificare le
    condizioni ambientali e lo stato dei luoghi. Ove necessario, il tecnico indica gli interventi
    ambientali utili per il riconoscimento. Gli esiti di tale verifica sono riportati in un verbale
    che il richiedente sottoscrive per presa visione ed accettazione.
    Nel caso il titolare non possa o non voglia sottoscrivere immediatamente il verbale, in
    relazione ad eventuali prescrizioni in esso contenute, il verbale può ancora essere sottoscritto
    dal titolare, per accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all’interessato.
    L’accettazione del verbale e delle prescrizioni ivi contenute è condizione necessaria per il
    riconoscimento.
    Gli interventi proposti e/o indicati nel verbale ai fini del riconoscimento devono concludersi
    entro 18 mesi dall’esecuzione del sopralluogo in itinere, salva proroga, per un massimo di
    altri 18 mesi, richiesta dall’interessato prima della scadenza del suddetto termine.
    Al termine degli interventi sull’intera superficie oggetto del progetto di riconoscimento come
    tartufaia, il richiedente deve darne comunicazione al Settore, presentando contestualmente
    la richiesta di collaudo ai fini del riconoscimento.
    Entro un anno dalla ricezione della richiesta di verifica finale degli interventi eseguiti, il
    tecnico incaricato dal Settore effettua il sopralluogo di collaudo alla presenza del richiedente
    o di un suo delegato. In tale occasione il tecnico può richiedere l’esibizione di tutta la
    documentazione e delle certificazioni ritenute necessarie e redige sul posto un verbale con
    gli esiti delle verifiche svolte, che viene sottoscritto da parte dei presenti. In caso di mancata
    sottoscrizione, il tecnico dà atto a verbale delle persone presenti e del fatto che una o più di
    esse non hanno inteso sottoscrivere il verbale.
    Qualora dall’esito del collaudo risulti che sull’impianto non siano stati eseguiti tutti gli
    interventi prescritti oppure che l’impianto possa diventare idoneo tramite adeguate
    modifiche, il Settore prescrive al richiedente le misure necessarie da adottare, assegnando
    un termine congruo. Trascorso tale termine, ed effettuate le ulteriori verifiche (compreso un
    eventuale nuovo sopralluogo), il Settore adotta i provvedimenti del caso.
    Entro 30 (trenta) giorni dall’esecuzione del collaudo con esito positivo, il Settore, se
    necessario, redige le prescrizioni tecniche da osservare nella conduzione della tartufaia e le
    comunica al titolare, il quale le sottoscrive per accettazione entro 30 (trenta) giorni da tale
    comunicazione; l’accettazione delle eventuali prescrizioni è condizione per il rilascio del
    provvedimento finale.
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    Entro i successivi 60 (sessanta) giorni o, se non sono state impartite prescrizioni, entro il
    suddetto termine di 30 (trenta) giorni dall’esecuzione del collaudo, il Settore adotta il
    provvedimento di attestazione di riconoscimento della tartufaia e lo comunica all’interessato.
    Al provvedimento dirigenziale di attestazione di riconoscimento o di rinnovo sono allegate
    le prescrizioni tecniche sulla conduzione della tartufaia, comprensive degli interventi di
    manutenzione obbligatori che devono essere eseguiti nell’area, nel rispetto delle previsioni
    di cui all’art. 5 della L.R. n. 24/1991.
    Il rilascio dell’attestazione di riconoscimento è soggetto all’imposta di bollo.
    d. Durata del riconoscimento
    Il riconoscimento di tartufaia coltivata ha validità pari alla durata del titolo di disponibilità
    del terreno presentato unitamente alla domanda di riconoscimento o, se diverso, al momento
    del collaudo. Nel caso di proroga o comunque di prolungamento della durata del titolo di
    disponibilità senza che mutino altre condizioni del riconoscimento, quest’ultimo può essere
    rinnovato per una durata pari a quella del titolo prorogato o prolungato, previa presentazione
    di apposita istanza, nel rispetto delle condizioni e delle procedure indicate alle lettere b. e c.
    del presente paragrafo.
    Il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, entro i termini previsti per la comunicazione ai titolari,
    trasmette i provvedimenti di riconoscimento e di rinnovo adottati al Settore Attività
    faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura nonché agli organi di vigilanza e controllo
    territorialmente competenti di cui all’art. 16 della L.R. n. 24/1991 per lo svolgimento delle
    attività di rispettiva competenza.
    Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, sulla base dei provvedimenti
    ricevuti, cura l’implementazione del Sistema informativo forestale nazionale relativo alle
    tartufaie coltivate e controllate autorizzate, istituito con Decreto Interministeriale 8 gennaio
    2020, n. 64, mediante comunicazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero
    dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dei dati specificati dallo stesso
    Ministero con nota n. 552106 del 6 ottobre 2023.
    e. Modifiche al riconoscimento della tartufaia e revoca del riconoscimento
    In caso di variazione della titolarità o della disponibilità del terreno su cui insiste una
    tartufaia coltivata riconosciuta, il nuovo proprietario o conduttore presenta domanda al
    Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, al fine di subentrare nella
    titolarità o nella conduzione della tartufaia.
    La domanda deve essere corredata:
    1)
    dalla documentazione attestante il titolo di disponibilità del terreno, qualora non già
    inserita nell’Anagrafe delle Aziende Agricole;
    2)
    3)
    dalla sottoscrizione per accettazione del piano colturale e di coltivazione
    precedentemente approvato da parte del nuovo conduttore;
    da una breve relazione di aggiornamento sullo stato della coltivazione e sulle capacità
    produttive della tartufaia.
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    La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’avvenuta variazione. Fino al
    completamento della procedura, il nuovo proprietario o conduttore è autorizzato a gestire
    provvisoriamente la tartufaia in sostituzione del precedente titolare, garantendo la continuità
    della coltura. La mancata presentazione della richiesta entro tre mesi dall’intervenuto
    cambiamento comporta la revoca del riconoscimento, salvo comprovati casi di forza
    maggiore adeguatamente documentati.
    In caso di riduzione dell’estensione della tartufaia riconosciuta per espressa volontà del
    titolare, occorre darne apposita comunicazione al Settore territorialmente competente,
    allegando ad essa la planimetria catastale per la quale si è ottenuto il riconoscimento, con
    evidenziata l’area oggetto di riduzione. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
    comunicazione il Settore, previo sopralluogo qualora ritenuto necessario, detta le eventuali
    ulteriori prescrizioni tecniche e le comunica all’interessato, il quale le sottoscrive per
    accettazione entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione.
    Entro i successivi 30 (trenta) giorni il Settore adotta apposito provvedimento di riduzione
    dell’area oggetto di riconoscimento ed assegna al titolare ulteriori 30 (trenta) giorni dalla
    comunicazione del provvedimento per il riposizionamento delle tabelle ove apposte. Il
    mancato rispetto di tale termine comporta la revoca totale del riconoscimento.
    La variazione in aumento dell’estensione dell’area della tartufaia riconosciuta è ammessa
    previa apposita istanza, presentata secondo quanto previsto dalla lettera b. del presente
    paragrafo; sull’istanza il Settore svolge l’istruttoria tecnico-amministrativa di cui alla lettera
    c. L’apposizione delle tabelle in relazione alla superficie riconosciuta è regolata dalla lettera
    f. del presente paragrafo.
    Il titolare della tartufaia che intenda rinunciare al riconoscimento deve darne apposita
    comunicazione al Settore, il quale, nei successivi 30 (trenta) giorni, prende atto della rinuncia
    con apposito provvedimento di revoca, assegnando all’interessato 30 (trenta) giorni dalla
    comunicazione del provvedimento per la rimozione totale delle tabelle ove apposte.
    Il Settore, senza indugio, e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione, trasmette i
    provvedimenti di revoca, di riduzione o di modifica dell’estensione delle tartufaie
    riconosciute agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti di cui all’art. 16
    della L.R. n. 24/1991, nonché al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura
    ai fini dell’implementazione del Sistema informativo forestale nazionale relativo alle
    tartufaie coltivate e controllate autorizzate.
    In tutti i casi di revoca del riconoscimento di tartufaia coltivata previsti dalle presenti
    direttive, l’interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre
    anni dalla data del provvedimento.
    f. Tabellazione delle tartufaie
    L’apposizione delle tabelle delimitative della tartufaia è consentita soltanto dopo il rilascio
    del provvedimento di riconoscimento della tartufaia.
    Le tabelle, ove apposte, devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 5, comma 4, della
    L.R. n. 24/1991 nonché al modello B di cui alle presenti direttive, nel rispetto dei seguenti
    requisiti: –
    devono avere dimensioni di 20 x 30 centimetri;
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devono contenere l’indicazione “raccolta di tartufi riservata”, nonché le altre diciture
previste dall’indicato modello tipo, compreso il codice identificativo del
riconoscimento (composto dalla sigla del territorio provinciale che ha rilasciato il
riconoscimento seguito dal numero e dall’anno di adozione del provvedimento, ad
esempio: PR/15694/2025; FC/43/2026). I provvedimenti di rinnovo o modifica del
riconoscimento non comporteranno l’obbligo di aggiornare le tabelle, fatto salvo
quanto previsto dal paragrafo 4 “Disposizioni transitorie e finali” per le tartufaie
coltivate già riconosciute alla data di approvazione delle presenti direttive;
le scritte devono essere realizzate in modo che siano ben visibili da terra, in stampatello
in carattere “Times New Roman”, in colore nero su fondo verde;
le tabelle devono essere collocate su idoneo sostegno, o lungo il perimetro
dell’eventuale recinzione, ad una altezza dal suolo di almeno 2.50 metri lungo il
confine della tartufaia ad una distanza tale l’una dall’altra da essere visibili da ogni
punto di accesso ed in modo tale che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il
successivo. Ove apposte, le tabelle devono delimitare anche gli eventuali confini
interni all’area oggetto di riconoscimento.
In ogni caso, permane la facoltà di non tabellare se non si ritiene necessario riservarsi la
raccolta.
Nel caso di contiguità di fondi consorziati, la tabellazione può essere limitata alla periferia
del comprensorio consorziato.
Le spese per la predisposizione delle tabelle e per la loro collocazione, per la successiva
manutenzione e per la loro eventuale rimozione sono interamente a carico dei titolari della
tartufaia.
L’apposizione o il mantenimento di tabelle su superfici non riconosciute come tartufaia
coltivata, anche a seguito di provvedimenti di riduzione o di revoca totale delle attestazioni,
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 18 della
L.R. n. 24/1991. In caso di accertata apposizione delle tabelle oltre i limiti delle superfici
riconosciute come tartufaia coltivata, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca contesta
all’interessato l’applicazione delle indicate sanzioni amministrative pecuniare e lo diffida a
riposizionare le tabelle entro un congruo termine; decorso inutilmente tale termine, dispone
la revoca totale del riconoscimento.

  1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
    Le tartufaie già riconosciute e/o rinnovate alla data di approvazione delle presenti direttive
    conservano validità fino alla data di loro naturale scadenza.
    Le tartufaie già riconosciute alla data di approvazione delle presenti direttive per le quali il
    relativo provvedimento di riconoscimento non fissi alcuna scadenza conservano validità fino
    al 31 dicembre 2028.
    Le procedure di rinnovo e quelle relative alle modifiche soggettive e/o di estensione della
    tartufaia già riconosciuta, potranno essere comunque avviate dai titolari a partire dall’entrata
    in vigore delle presenti direttive.
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    Le tabelle esistenti alla data di approvazione delle presenti direttive a delimitazione delle
    tartufaie già riconosciute possono essere mantenute fino alla data di cessazione della validità
    del relativo provvedimento di riconoscimento o rinnovo ai sensi del presente paragrafo.
    Per quanto non disciplinato nel presente provvedimento, trovano applicazione la L. n.
    752/1985 e la L.R. n. 24/1991.
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    MODELLO A
    REGIONE EMILIA-ROMAGNA
    DIREZIONE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
    TARTUFAIA
    CONTROLLATA
    RACCOLTA DI TARTUFI
    RISERVATA
    COD. ID N. //_
    (sigla terr. prov., numero e anno di adozione del provvedimento di rilascio).
    L. 16 DICEMBRE 1985 N. 752 – ART. 3
    L.R. 2 SETTEMBRE 1991 N. 24 – A RTT. 3, 5 E 6
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