I raccoglitori di funghi e tartufi devono versare una tassa? La risposta è “sì”, anche questa può essere inserita tra le tasse assurde o poco conosciute, come la tassa etica e la tassa sull’ombra , ma come funziona questa tassa e chi deve pagarla?
La Legge di Bilancio 2019 (legge 145 del 2018) ha previsto l’introduzione di una particolare tassa che deve essere pagata dai raccoglitori di prodotti spontanei non legnosi , in particolare funghi e tartufi , ma anche frutti di bosco ed erbe officinali spontanee.
Ecco a quanto ammonta , in quali casi deve essere pagata ed entro quale data .
In base a quanto specificato dalla Circolare 8 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce i limiti della nuova normativa, sotto il profilo soggettivo sono riconducibili a questo regime i raccoglitori occasionali di funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni, e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee , che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari pari o superiore a 7.000 euro .
Al verificarsi di tale presupposto i raccoglitori di prodotti spontanei non legnosi, annualmente devono versare una tassa di 100 euro entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, il tributo deve essere versato da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati.
Sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo .
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 Elide , usando il codice tributo 1853 : Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali – attività di raccolta prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e delle piante officinali spontanee – articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario ed Altro” . Nel campo “ elementi identificativi ” devono essere inseriti i dati del titolo di raccolta del prodotto prevalente e gli eventuali altri prodotti. Qui deve essere indicato il codice che identifica la regione che ha rilasciato l’autorizzazione alla raccolta seguito dal codice della tipologia di prodotto prevalente, dal numero del titolo di raccolta e dai codici delle eventuali altre tipologie di prodotti.
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Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Come funziona la tassa per chi raccoglie funghi e tartufi?

Fonte: money.it


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